📰 News 14 min di lettura

Greenwashing: cosa cambia dal 27 settembre 2026 per etichette e pubblicità

Claim ambientali generici, bollini inventati, compensazioni di CO2 e promesse future: le nuove regole spiegate senza confonderle con la separata proposta Green Claims.

EC

Dario M.

Condividi:

Meno slogan verdi, più informazioni verificabili

Dal 27 settembre 2026 cambiano in Italia le regole contro il greenwashing. Un prodotto non potrà apparire sostenibile soltanto grazie a una foglia sulla confezione, a un bollino creato dal venditore o a espressioni come “green” ed “ecologico” prive di una giustificazione pertinente. Il punto non è vietare ogni comunicazione ambientale, ma renderla specifica, dimostrabile e comprensibile prima dell'acquisto.

La novità deriva dalla direttiva (UE) 2024/825, recepita in Italia con il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30. La direttiva rafforza il Codice del consumo sulle pratiche commerciali sleali e aggiunge divieti mirati su dichiarazioni ambientali, etichette di sostenibilità, durabilità, riparabilità e obsolescenza. È importante distinguere questo testo dalla proposta europea chiamata Green Claims Directive: sono due dossier diversi e la scadenza di settembre non dipende dalla seconda proposta.

Data da ricordare: il decreto italiano è entrato in vigore il 24 marzo 2026, mentre le disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026. Prima di quella data imprese, negozi ed e-commerce devono rivedere claim, bollini e informazioni precontrattuali.

1 Cosa cambia dal 27 settembre 2026

Le nuove norme intervengono nel momento in cui una comunicazione commerciale può orientare la scelta del consumatore. Riguardano confezioni, pagine prodotto, banner pubblicitari, cataloghi, social e informazioni fornite in negozio. Non serve che una frase sia tecnicamente falsa in ogni dettaglio: può diventare ingannevole anche quando omette il limite decisivo o estende a tutto il prodotto un vantaggio che riguarda soltanto una componente.

Un esempio semplice è una bottiglia descritta come “sostenibile” perché contiene una percentuale di plastica riciclata. Se il messaggio fa credere che l'intero prodotto abbia un impatto ridotto, senza indicare percentuale, parte interessata e confronto usato, l'informazione resta troppo ampia. Diverso è scrivere che il corpo della bottiglia contiene il 50% di plastica riciclata, chiarendo l'esclusione di tappo ed etichetta e rendendo disponibile la prova.

Il nuovo elenco europeo delle pratiche vietate comprende inoltre messaggi sull'intera attività dell'impresa basati su un solo prodotto o su una singola iniziativa. Installare pannelli solari in una sede non basta, da solo, a definire “a impatto zero” un'intera azienda. Il perimetro del claim deve coincidere con quello della prestazione realmente dimostrata.

2 Greenwashing: significato ed esempi concreti

Il termine greenwashing indica una rappresentazione ambientale capace di creare un'impressione migliore della realtà. Non coincide soltanto con una bugia evidente. Può nascere da parole vaghe, immagini naturali, confronti incompleti, certificazioni che non esistono o dati veri presentati senza il contesto necessario per interpretarli.

Parola senza misura

“Amico dell'ambiente” senza spiegare quale caratteristica è stata valutata.

Bollino autoassegnato

Un simbolo grafico che sembra indipendente, ma è stato creato dal produttore.

Percentuale senza base

“30% più verde” senza prodotto di confronto, periodo o metodo di calcolo.

Promessa lontana

“Emissioni zero entro il 2040” senza tappe, risorse e verifica pubblica.

Le immagini di foreste, acqua o pianeti non costituiscono automaticamente un illecito. Diventano però parte della valutazione complessiva quando, insieme a colori e parole, inducono una persona media ad attribuire al prodotto qualità ambientali non dimostrate. Conta quindi l'effetto del messaggio, non soltanto la singola frase isolata.

3 Claim ambientali generici: “green” non è sempre vietato

La direttiva cita affermazioni ambientali generiche come “rispettoso dell'ambiente”, “ecologico”, “verde”, “amico della natura”, “biodegradabile”, “a basso impatto climatico” ed espressioni equivalenti. Queste formule non possono essere usate quando il venditore non è in grado di dimostrare una prestazione ambientale eccellente riconosciuta e pertinente al claim.

La pertinenza è fondamentale. Una certificazione può riguardare soltanto una materia prima, una fase produttiva o una categoria d'impatto. Non autorizza automaticamente un messaggio assoluto sull'intero prodotto. Anche una prestazione reale deve essere comunicata nel perimetro corretto: “confezione riciclabile secondo…” è più circoscritto di “prodotto ecologico”.

Regola pratica: più un'affermazione è assoluta, più dovrebbe essere forte e ampia la prova. Se la qualità riguarda soltanto confezione, consumo, materiale o trasporto, il testo deve dirlo chiaramente.

4 Etichette ambientali e bollini di sostenibilità

Un secondo cambiamento riguarda le etichette di sostenibilità. Saranno ammesse quelle istituite da autorità pubbliche oppure basate su sistemi di certificazione che rispettano i requisiti previsti. L'obiettivo è impedire che un marchio grafico creato dalla stessa impresa sembri una verifica svolta da un soggetto indipendente.

Prima di fidarti di un bollino, cerca il nome completo del programma, il proprietario dello standard, i criteri pubblici, il numero di licenza e il registro in cui controllare il prodotto. Un logo privo di queste informazioni non diventa affidabile soltanto perché contiene una foglia o una spunta. Le etichette energetiche obbligatorie seguono invece una disciplina europea specifica e non vanno confuse con i bollini ambientali volontari.

La stessa cautela vale nel mercato dell'energia. Una tariffa chiamata “verde” non prova da sola che l'elettricità ricevuta in casa provenga fisicamente da una fonte rinnovabile. La guida sulle Garanzie di Origine e sulle offerte luce rinnovabili approfondisce quel settore specifico; qui il tema è più ampio e riguarda qualsiasi prodotto o servizio presentato al consumatore.

5 “Carbon neutral” e compensazioni delle emissioni

Tra i divieti più netti c'è quello relativo ai claim secondo cui un prodotto avrebbe un impatto neutro, ridotto o positivo sul clima grazie alla compensazione delle emissioni di gas serra. Acquistare crediti legati a un progetto esterno non modifica le emissioni generate nel ciclo di vita del prodotto e non può sostenere una promessa di neutralità riferita a quel prodotto.

Questo non significa che ogni informazione sui progetti di compensazione debba sparire. La comunicazione deve però evitare di attribuire al bene una caratteristica climatica che deriva soltanto da crediti esterni. Riduzioni reali nella produzione, nei materiali o nella logistica possono essere comunicate se misurate e delimitate; compensazione e riduzione interna non sono sinonimi.

MessaggioProblema da controllareInformazione utile
“Prodotto carbon neutral”Neutralità ottenuta con offset esterniEmissioni proprie e riduzioni effettive
“-40% di CO2”Base di confronto assenteAnno, modello, perimetro e metodo
“Impatto positivo”Formula assoluta non circoscrittaIndicatore preciso e verifica

6 Durabilità, riparazione, aggiornamenti e garanzia

La direttiva non riguarda soltanto il colore verde delle confezioni. Rafforza le informazioni su durata e riparabilità, vietando pratiche che spingono a sostituire un bene prima del necessario. Diventa scorretto nascondere che un aggiornamento software ridurrà la funzionalità, presentare come necessario un aggiornamento che migliora soltanto funzioni accessorie o affermare senza prova che un prodotto durerà per un certo numero di cicli.

Sono considerate anche le comunicazioni che inducono a sostituire materiali di consumo prima del necessario o che descrivono un bene come riparabile quando non lo è. Queste regole si collegano alle iniziative europee sul diritto alla riparazione, ma mantengono una funzione distinta: impedire che la decisione d'acquisto sia orientata da informazioni inesatte o incomplete.

Arrivano inoltre avvisi armonizzati sulla garanzia legale e un'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità quando il produttore la offre senza costi aggiuntivi per più di due anni e sull'intero prodotto. Non è un'estensione automatica della garanzia per ogni bene: è un modo uniforme per rendere visibile una promessa commerciale realmente assunta.

7 Cosa succede ai prodotti già fabbricati o in negozio

La data del 27 settembre ha sollevato un dubbio pratico: bisognerà distruggere confezioni e materiali pubblicitari preparati prima dell'adeguamento? Il 30 giugno 2026 la Commissione europea ha accolto un'intesa comune delle autorità nazionali sull'applicazione delle regole. L'approccio condiviso mira a evitare lo smaltimento automatico delle scorte esistenti e a gestire in modo proporzionato le difficoltà transitorie reali.

Non è però un lasciapassare per continuare indefinitamente con messaggi ingannevoli. Nella valutazione possono contare la buona fede, il momento in cui il materiale è stato prodotto, le misure adottate per adeguarsi e la possibilità concreta di correggere una pagina web o una campagna. Un testo online è normalmente più semplice da aggiornare di milioni di confezioni già distribuite.

Attenzione: l'intesa comune orienta l'applicazione, ma non cancella i divieti né crea una deroga generale per le vecchie scorte. Le imprese devono documentare l'adeguamento e correggere ciò che può essere modificato tempestivamente.

8 Come controllare un claim ambientale prima di comprare

Le nuove regole aumentano la tutela, ma non sostituiscono il confronto. Una comunicazione corretta dovrebbe permettere di capire che cosa è migliorato, rispetto a quale riferimento, in quale periodo e con quale verifica. Se questi elementi non sono visibili sul prodotto, cerca il collegamento alla documentazione prima di attribuire valore economico al claim.

1

Individua l'oggetto

Il claim riguarda prodotto, confezione, impresa, trasporto o una sola materia prima?

2

Cerca il numero

Una percentuale utile indica unità di misura, base di confronto, data e perimetro.

3

Verifica il bollino

Controlla ente, standard, criteri, licenza e registro pubblico del certificato.

4

Separa riduzione e offset

La compensazione non equivale a emissioni evitate nel ciclo di vita del prodotto.

5

Valuta la promessa futura

Obiettivo, tappe, risorse, verifica indipendente e risultati devono essere pubblici.

Un claim debole non dimostra automaticamente che il prodotto sia peggiore. Significa che quella specifica promessa non offre informazioni sufficienti per pagare un sovrapprezzo o preferirlo a un'alternativa. Prestazioni, durata, consumi, riparabilità e prezzo restano elementi da confrontare separatamente.

9 Direttiva 2024/825 e proposta Green Claims: non sono la stessa cosa

La direttiva (UE) 2024/825, spesso chiamata Empowering Consumers for the Green Transition, è già stata approvata e recepita. Modifica la direttiva sulle pratiche commerciali sleali e quella sui diritti dei consumatori. Da qui derivano i divieti su claim generici, etichette non affidabili, compensazioni climatiche e informazioni ingannevoli sulla durata.

La proposta Green Claims è invece un altro atto, pensato per disciplinare in modo più dettagliato la fondatezza e la verifica preventiva delle dichiarazioni ambientali esplicite. Il suo percorso legislativo ha incontrato uno stallo e non va presentato come fonte della scadenza italiana del 27 settembre 2026. Confondere i due testi porta a descrivere come già obbligatorie procedure che appartengono a una proposta separata.

In sintesi

Dal 27 settembre 2026 i messaggi ambientali destinati ai consumatori devono essere più specifici e verificabili. Claim generici, bollini autoassegnati e neutralità climatica basata sulle compensazioni entrano nel mirino delle nuove regole. Il consumatore può controllare perimetro, confronto, prova e soggetto verificatore senza confondere la direttiva già recepita con la separata proposta Green Claims.

10 Fonti ufficiali

Il riferimento italiano è il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy riassume il recepimento e i principali divieti. La Commissione europea conferma la data del 27 settembre e l'intesa comune sull'applicazione alle scorte esistenti.

Per il quadro europeo generale è disponibile la pagina della Commissione sul consumo sostenibile e i diritti dei consumatori. Lo stato del dossier separato Green Claims può essere verificato nel Legislative Train del Parlamento europeo.

Domande Frequenti

Che cos'è il greenwashing?
Il greenwashing è una comunicazione ambientale ingannevole: presenta un prodotto, un servizio o un'impresa come più sostenibile di quanto risulti da caratteristiche verificabili. Può dipendere da parole vaghe, omissioni, etichette inventate o vantaggi riferiti soltanto a una parte marginale.
Da quando si applicano le nuove regole sul greenwashing?
In Italia le disposizioni che recepiscono la direttiva (UE) 2024/825 si applicano dal 27 settembre 2026. Il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 è entrato in vigore il 24 marzo 2026, ma la data operativa fissata per le nuove regole è il 27 settembre.
Le parole “green” ed “ecologico” saranno sempre vietate?
No. Le espressioni ambientali generiche non sono vietate in assoluto, ma non possono essere usate senza dimostrare una prestazione ambientale eccellente e pertinente al messaggio. Un'affermazione specifica, delimitata e documentata è più trasparente di uno slogan generico.
Si potrà ancora scrivere “carbon neutral” su un prodotto?
Non quando la neutralità, la riduzione o l'impatto positivo del prodotto dipendono dalla compensazione delle emissioni di gas serra. La comunicazione deve distinguere le riduzioni reali nella filiera dalle compensazioni acquistate fuori dal ciclo di vita del prodotto.
Quali etichette di sostenibilità resteranno ammesse?
Saranno ammesse le etichette istituite da autorità pubbliche oppure basate su sistemi di certificazione che rispettano requisiti di trasparenza e verifica. Un'impresa non potrà creare liberamente un bollino verde che sembri una certificazione indipendente.
Cosa succede ai prodotti già fabbricati o presenti nei negozi?
L'intesa comune europea sull'applicazione invita a evitare lo smaltimento automatico delle scorte già immesse nella catena commerciale. Le autorità dovranno valutare buona fede, adeguamento tempestivo e difficoltà transitorie reali, senza trasformare questa indicazione in una deroga generale.
La direttiva 2024/825 è la Green Claims Directive?
No. La direttiva 2024/825 modifica le regole europee a tutela dei consumatori ed è la base della scadenza del 27 settembre 2026. La proposta Green Claims è un dossier legislativo separato, dedicato alla verifica delle dichiarazioni ambientali esplicite, il cui iter non costituisce la base delle regole già recepite in Italia.
Come si controlla un claim ambientale prima di comprare?
Cerca l'aspetto preciso misurato, il perimetro del confronto, il periodo di riferimento, il soggetto che verifica e un documento consultabile. Diffida di parole assolute, percentuali senza base di calcolo, foglie decorative e promesse future prive di un piano pubblico verificabile.

Articoli correlati

Controlla il dato, non il colore della confezione

Per le offerte luce, verifica fonte, certificazione e condizioni economiche prima di attribuire valore alla parola “verde”.

Controlla le offerte verdi